giovedì 29 giugno 2017


NON ASSOGGETTIAMOCI AGLI ATTI IMPOSITIVI!

La società di Gestione Entrate e Tributi, comunemente conosciuta come SO.G.E.T. S.p.a., dal 1984 supporta Enti Pubblici e Privati curando la gestione delle loro entrate, con particolare riferimento al servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate.
Lo scorso ottobre, suddetta società, notificava all’Avv. Marzio Postiglione in copia a mezzo P.E.C. un avviso d’intimazione riguardante crediti per mancato pagamento della cosidetta TARSU (Tassa smaltimento rifiuti urbani) relativi agli anni 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 seguito successivamente, da un atto di preavviso di fermo amministrativo.
Presuppondendo l’erroneità dell’iter procedimentale in questione (in quanto il preavviso di fermo fondandosi su un’ingiunzione di pagamento doveva essere preceduto e non seguito da un avviso di intimazione), va considerata l’infondatezza di tale pretesa tributaria giacchè il richiedente non risulta proprietario né locatario dell’immobile su cui tale pretesa si fonda.
Inoltre si fa presente che tale avviso di intimazione, risulta manchevole di quegli atti prodromici necessari per la validità della notifica stessa in quanto "[…]l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato […]" (Cass. Civ., sezione Tributaria, sentenza del 5.9.2012 n.14861 in Diritto e Giustizia online 2012).
Predetto ciò, l’avvocato Marzio Postiglione dichiarava infondata ed illegittima la pretesa avanzata dalla società ut supra per le seguenti motivazioni:
-         L’art.6, comma 1,  dello Statuto dei diritti del contribuente prevede l’obbligo dell’ente che ha adottato il provvedimento, di assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, facendo salve le disposizioni in materia di notificazioni idonee alla formazione della cosidetta conoscenza "legale" , essenziale in quanto l’atto in questione deve essere notificato nelle forme e secondo le modalità di rito.
-         Tuttavia, gli avvisi d’intimazione sono atti di natura recettizia la cui notifica costituisce uno di quegli elementi essenziali per la loro validità giuridica e di conseguenza per la produzione dei loro relativi effetti impositivi.
-         la SO.GE.T. stessa dichiara di aver inviato un semplice file in formato PDF tramite P.E.C., ossia una presunta copia informatica dell’atto "[…] e tale copia senza un’attestazione di conformità apposta da soggetti all’uopo abilitati  a norma del c.c. non può assumere alcuna valenza giuridica perché non garantisce il fatto che il documento inoltrato sia identico in tutto il suo contenuto al documento originale." I documenti informatici esigono invece, dell’estensione P7M che presenti attestazione idonea di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale e ne determini dunque la valenza giuridica.
-         L’art. 24 della Costituzione sottolinea l’inviolabile diritto di difesa secondo cui "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento…" pertanto come già menzionato sopra, a causa della mancata conoscenza degli atti prodromici, il ricorrente è stato leso del diritto di difesa della pretesa in questione, vedendosi così recapitare un avviso d’intimazione al pagamento entro 5 giorni dell’ingente somma di €12.177,64 con annessa maggiorazione delle somme originarie che si sarebbero dovute versare.
-         La mancanza  dei riferimenti normativo-regolamentari attraverso i quali l’istante potesse essere in grado di verificare la correttezza dei criteri di calcolo, le percentuali degli interessi  pretesi, le metodologie di calcolo dei compensi di riscossione richiesti.

La società SO.GE.T. Spa non ha dato prova della notifica degli atti posti a fondamento dell’avviso  di intimazione e poiché l’omissione della notificazione di un atto presuposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato e per i tutti i sopraccitati motivi, il provvedimento risulta del tutto illegittimo ed il ricorso è stato accolto con soccombenza delle spese di lite.

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