La Locazione, in
diritto, costituisce il contratto con
il quale una parte (detta locatore) si
obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore) l'utilizzo di una cosa
per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo. La disciplina
principale dell'istituto è regolata dagli artt. 1571 a 1654 del codice civile italiano. I locatori
si trovano sempre più spesso a dover fronteggiare e risolvere casi in cui i
conduttori ritardano o, addirittura, non pagano il canone di locazione e/o gli
oneri accessori. In un caso curato dallo studio legale Postiglione il locatore
chiede la risoluzione del contratto, per ottenere la restituzione
dell’immobile, in via giudiziale, mediante il procedimento di sfratto per
morosità. La morosità può comunque essere sanata e nel caso in cui il pagamento
non avvenga il Giudice può assegnare un termine di “grazia” per effettuare il
pagamento. Nel
caso di specie, il conduttore pur avendo pagato quanto ordinatogli dal Giudice
Istruttore, ovvero i canoni scaduti e gli interessi maturati, non ha rispettato
il termine stabilito dall’ Ill.mo giudicante, ritardando di ventiquattro ore
detto pagamento e adducendo detta inadempienza all’istitituto di credito
incaricato del bonifico bancario che avrebbe tardato nello accreditare la
valuta. Alla luce del ritardo accumulato, sebbene di solo un giorno, il
Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato lo sfratto per morosità così
statuendo:"
il calcolo degli interessi legali operato dall’intimato, e di cui al prodotto
prospetto, non può reputarsi completamente esatto, dal momento che il prevenuto
– pur avendo correttamente individuato il momento di decorrenza degli stessi
interessi legali nella giornata di scadenza di ogni singolo canone (il 5 del
mese, secondo quanrto previsto dall’art.4 dell’allegato contratto di locazione
registrato ) – li ha computati fino alla data da lui stesso giustamente
identificata con quella di scadenza del termine di quaranta giorni dalla
comunicazione del ricordato provvedimento, quale assegnato dallo scrivente ex
art. 55 della legge n.392/78, comunicazione che, per altro, dai registri
informatici del Ministero della Giustizia risulta effettuata via pec. Non può invece,
revocarsi in dubbio che gli interessi dovessero essere calcolati “ per tabulas”
dall’esibita ricevuta di bonifico – è la data di valuta per la beneficiaria,
ossia la data in cui la beneficiaria ha avuto l’effettiva disponibilità del
corrisposto importo. Il versamento a mezzo dello stesso bonifico deve, infatti ritenersi
attuato con l’effettivo accredito della somma dovuta sul conto corrente
bancario del locatore. Senza dimenticare che proprio la natura perentoria del
cosidetto “termine di grazia” ex art.55 della legge 392/78 e la sua conseguente
improrogabilità né per motivi sopravvenuti, né su istanze proposte prima della
scadenza inducono a rigettare l’istanza che il conduttore ha formulato in via
subordinata e che – come già si è messo in risalto- era per l’appunto, diretta
ad ottenere l’assegnazione di un ulteriore termine entro il quale versare gli
interessi eventualmente ancora dovuti. Non va inoltre tralasciato che – una
volta ritenuto, come si è detto, che l’accreditamento della somma sul conte del
locatore , e, quindi, l’esecuzione del pagamento in questione, siano risalenti
a una data evidentemente successiva a quella in cui è scaduto il termine
perentorio concesso ex art.55 della legge n.392/78- il pagamento medesimo non
solo non sia integrake, ma sia pure tardivo. Passando, invece, all’istanza di
emissione del decreto ingiuntivo formalizzato nell’interesse del locatore
nell’atto di intimazione, è doveroso osservare che essa non è stata, poi,
ribadita dal procuratore laddove ha instato esclusivamente per la convalida
dello sfratto, astenendosi da qualsiasi, seppur minimo, cenno alla richiesta di
condanna alla corresponsione degli eventuali canoni o interessi ancora da
versare. D’altro canto non può revocarsi in dubbio che, nel caso di specie, deponga
tale in equivoca volontà il contegno assunto nel corso di tutto il procedimento
del locatore, il quale come si è visto, non solo non ha più ribadito la
richiesta di condanna al pagamento”de quo” in sede di precisazione delle
conclusioni, ma ha posto in essere tale omissione dopo la pacifica dazione, ad
opera del conduttore, della sorte capitale relativa a tutti i canoni oggetto
dell’addebitata morosità: un contegno evidentemente giustificato, sul piano
logico, proprio da tale dazione, che avrebbe al più legittimato il locatore ad
insistere nella condanna alla refusione della minima differenza non versata a
titolo di interessi .Di qui la doverosa declaratoria di non luogo a provvedere
sulla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo ex art.664 c.p.c. avanzata
dalla locatrice con l’originario atto di citazione, proprio in quanto
implicitamente abbandonata… ” Infine
il giudice puntualizza che: “… visti gli artt. 663 c.p.c. e 55 e 56
dellalegge 392/78, convalida l’intimato sfratto per morosità… dichiara il non
luogo a provvedere sulla richiesta di emissione del decreto ingiuntivo ex
art.664 c.p.c. avanzata dal locatore con l’originario atto di citazione, in
quanto implicitamente abbandonata.”
Fonti: www.wikipedia.org -
www.uppibologna.it - www.professionisti.it – www.lavoroefinanza.it –
ordinanza Giudice di Pace del Tribunale di Nocera Inferiore.
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